
Circolare ATAD n. 1 - Chiarimenti in tema di Societ Controllate Estere (CFC) - Art. 167 Tuir, come modificato dallart. 4 Dlgs n. 142/2018 |
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Venerdì, 14 Gennaio , 2022 |
LAgenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021, fornisce chiarimenti in merito alla disciplina delle Societ Controllate Estere (CFC) contenuta nellarticolo 167 del TUIR che stata di recente riformata dallarticolo 4 del decreto legislativo n. 142/2018 (Decreto ATAD), attuativo della Direttiva Ue 2016/1164 (c.d. Direttiva ATAD), recante norme di contrasto alle pratiche di elusione fiscale attuate a livello transnazionale. La disciplina prevista dal decreto ATAD prevede lindividuazione di criteri per verificare, con modalit semplificate, la congruit della tassazione effettiva estera rispetto a quella virtuale domestica, da effettuarsi attraverso un provvedimento del Direttore dellAgenzia delle Entrate. Il nuovo provvedimento, anche questo pubblicato il 27 dicembre, tiene conto delle novit recate alla disciplina CFC. Questo aggiorna le indicazioni contenute nel vecchio provvedimento che viene di fatto sostituito. La circolare tiene conto delle osservazioni e delle proposte di modifica ricevute dopo la consultazione pubblica avviata lo scorso mese di luglio e conclusasi a novembre. Dopo aver illustrato le finalit e il contesto normativo di riferimento della disciplina, la circolare si sofferma sui requisiti per la sua applicazione, distinguendo quelli soggettivi da quelli oggettivi e consistenti nel:
Il documento si sofferma anche sulle modalit di determinazione del livello impositivo estero (effettivo) ai fini del confronto con quello (virtuale) italiano. Successivamente la circolare fornisce chiarimenti in merito alla circostanza esimente per disapplicare la disciplina CFC, sulla determinazione e tassazione del reddito del soggetto controllato, nonch sugli effetti che derivano dallapplicazione della disciplina come innovata dal Decreto ATAD in occasione di operazioni straordinarie. Scopo della disciplina CFC rendere imponibili in capo a soggetti residenti in Italia gli utili prodotti dalle societ estere controllate che godono di una tassazione ridotta nello Stato di appostamento e che risultano titolari di proventi (passive income) senza svolgere unattivit economica. Le disposizioni della normativa CFC prevedono lapplicazione di unimposta in capo al soggetto controllante italiano, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e in modo separato, indipendentemente dalla percezione degli utili sotto forma di dividendi. La normativa CFC stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 342/2000 ma pi volte oggetto di modifica. Recentemente, come detto, larticolo 4 del decreto legislativo n. 142/2018, attuativo della direttiva ATAD, ha riformato la disciplina al fine di contrastare le pratiche di elusione fiscale attuate a livello internazionale. Il recepimento della direttiva ATAD ha spinto il legislatore italiano a riformare lintero sistema CFC anche al fine di semplificare il meccanismo applicativo. La sostituzione del doppio sistema con ununica fattispecie va proprio nella direzione della semplificazione. Tale modifica trova attuazione a prescindere dal Paese di residenza o di localizzazione della societ estera. Devono, tuttavia, ricorrere due condizioni: lassoggettamento a una tassazione effettiva inferiore alla met di quella a cui la controllata estera sarebbe stata soggetta qualora residente in Italia; e la riferibilit di oltre un terzo dei propri proventi a determinate categorie di ricavi (passive income). Il documento di prassi fornisce chiarimenti anche sulla circostanza esimente. Larticolo 167 del Tuir al comma 5 stabilisce che il soggetto controllante residente pu, anche attraverso apposita istanza di interpello presentata allAgenzia delle Entrate disapplicare la normativa Cfc se lente controllato (o la stabile organizzazione) svolga nel proprio Paese di residenza (o stabilimento) unattivit economica effettiva, mediante limpiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Rispetto alle precedenti esimenti la nuova unica circostanza esimente ha una portata maggiore, facendo riferimento allo svolgimento di unattivit economica effettiva e non pi allo svolgimento di uneffettiva attivit industriale o commerciale. Il legislatore nazionale richiede che lattivit sia sostenuta da una struttura che presenti una consistenza economica adeguata allattivit svolta. Tale requisito richiesto anche per le attivit che non necessitano di una struttura organizzativa particolarmente complessa, come le holding o le societ che gestiscono attivi immobilizzati senza svolgere alcuna attivit di stampo industriale o commerciale. In relazione a tali soggetti lesimente non vale in presenza di una struttura organizzativa priva di effettiva attivit e di una reale consistenza e, in concreto, senza autonomia decisionale se non formale. In merito alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti la circolare evidenzia che la dimostrazione della nuova esimente deve essere resa con riferimento allintera attivit della Cfc se la stabile organizzazione viene tassata nello Stato di residenza. Diversamente, se la branch esentata nello Stato di residenza della casa madre, la dimostrazione dellesimente sar circoscritta allattivit e alla struttura imputabile alla branch. In questa seconda ipotesi, la societ controllata che, singolarmente considerata, fosse da qualificare Cfc, ai fini della dimostrazione in esame assumer rilevanza la sola attivit da questa svolta e il personale e le attrezzature utilizzate dalla medesima. Il documento di prassi amministrativa prosegue soffermandosi sul meccanismo di determinazione, attribuzione e tassazione del reddito del soggetto estero controllato, sulle operazioni straordinarie, sulle disposizioni specifiche per gli Oicr, la distribuzione degli utili e sui profili procedurali. (Vedi circolare n. 18 del 2021) |
