
Codici tributo per lutilizzo delle agevolazioni previste dallart. 57, comma 6, del decreto legge Agosto a favore delle imprese e dei professionisti localizzati nella zona franca urbana |
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Venerdì, 1 Luglio , 2022 |
Il decreto legge Agosto, allarticolo 57, ha modificato le disposizioni relative alle agevolazioni a favore delle imprese e dei professionisti localizzati nella zona franco urbana istituita ai sensi dellart. 46 del decreto legge n. 50/2017 nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a partire dal 24 agosto 2016. Larticolo 57, comma 6, ha disposto, in particolare, la proroga per gli anni 2021 e 2022 del periodo di fruizione delle agevolazioni gi concesse ai beneficiari dei precedenti bandi e per estendere le agevolazioni alle imprese e ai professionisti che avviano una nuova attivit economica allinterno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2021. Il Ministero dello Sviluppo economico comunica telematicamente allAgenzia delle Entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario, compreso il relativo codice fiscale, nonch limporto dellagevolazione concessa e le eventuali revoche. Ciascun beneficiario pu visualizzare lammontare dellagevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale. Per consentire lutilizzo in compensazione delle suddette agevolazioni, lAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 32/E del 24 giugno 2022, ha istituito il codice tributo Z165 denominato ZFU CENTRO ITALIA - Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti (anno 2022) - art. 57, comma 6, del decreto legge n. 104/2020. Il documento di prassi amministrativa provvede, inoltre, a ridenominare il codice tributo Z164 istituito per consentire lutilizzo in compensazione dellagevolazione in parola, a valere sullo stanziamento per lannualit 2021. La nuova ridenominazione la seguente: ZFU CENTRO ITALIA - Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti (anno 2021) - art. 57, comma 6, del decreto legge n. 104/2020. (Vedi risoluzione n. 32 del 2022) |
