
Trattamento fiscale dei compensi conseguiti dallagente sportivo |
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Giovedì, 24 Novembre , 2022 |
Alla luce della nuova disciplina riguardante la figura dellagente sportivo, unAssociazione chiede di conoscere la corretta qualificazione fiscale e il conseguente regime fiscale applicabile ai compensi corrisposti agli agenti sportivi, regolarmente iscritti ai Registri nazionale Coni e federale in base ai rispettivi Regolamenti, che svolgano lattivit in modo non occasionale, anche ai fini dell'eventuale applicabilit delle ritenute. Il decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 37 regolamenta lattivit dellagente sportivo che il soggetto il quale, in esecuzione di un contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o pi soggetti operanti nellambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni. Lagente sportivo deve essere iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi, previo superamento di un esame di abilitazione diretto ad accertarne lidoneit. Il contratto di mandato sportivo va redatto per iscritto a pena di nullit e deve contenere un termine di durata non superiore a due anni. Tale contratto pu essere stipulato dallagente sportivo con non pi di due soggetti da lui assistiti e pu contenere una clausola di esclusiva in favore dellagente sportivo, in assenza della quale si intende a titolo non esclusivo. Il contratto di mandato sportivo stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi nullo. Inoltre, lesercizio abusivo della professione punito ai sensi dellarticolo 348 del Codice penale. Lagente sportivo tenuto ad esercitare il proprio incarico nel rispetto dei principi di lealt, probit, dignit, diligenza, competenza, corretta e leale concorrenza, con autonomia, trasparenza e indipendenza, osservando il Codice etico e le norme formulate dal Coni dal Cip e dallordinamento sportivo internazionale e nazionale. I compensi conseguiti dallagente sportivo sono stabiliti dalle parti in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore della transazione, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, oppure sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con lassistenza dellagente sportivo. Lattivit di agente sportivo pu essere svolta anche in forma societaria nel rispetto di una serie di condizioni tra cui una prevede che la maggioranza assoluta delle quote della societ deve essere detenuta da soggetti iscritti nel Registro degli agenti sportivi. Larticolo 3 del decreto legislativo n. 37/2021 afferma che lagente sportivo fornisce servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione. Ci significa che nellesercizio della sua attivit lagente sportivo deve attingere a specifiche competenze professionali, riguardanti lo speciale settore dellordinamento giuridico sportivo. In merito ai redditi conseguiti dallagente sportivo lAgenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 69/E del 21 novembre 2022, chiarisce che gli stessi rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo e ove erogati da un soggetto che rivesta la qualifica di sostituto dimposta, saranno assoggettati alle ritenute alla fonte a titolo di acconto. Nellipotesi in cui lattivit di agente sportivo sia svolta in forma societaria, i redditi prodotti costituiranno redditi dimpresa se il modello societario prescelto di tipo commerciale. In questi casi, infatti, ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalla societ di agenti sportivi, non assumer rilevanza lesercizio dellattivit professionale, ma il fatto di operare in una veste giuridica societaria di tipo commerciale. Conseguentemente, in queste ipotesi, i redditi prodotti dalla societ di agenti sportivi, in quanto redditi di impresa, non saranno assoggettati alle ritenute dacconto. (Vedi risoluzione n. 69 del 2022) |
